Pagine

lunedì 14 ottobre 2013

SCHEDA Carceri: amnistia e indulto,cosa prevede il codice

da "Ansa"

Indulto e amnistia sono due dei rimedi indicati dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Si tratta dei provvedimenti di clemenza previsti dall'ordinamento, insieme alla grazia: quest'ultima è concessa dal capo dello Stato, l'indulto e l'amnistia sono deliberati dal Parlamento con maggioranza qualificata.

L' INDULTO - E' previsto dall' articolo 174 del codice penale e ''condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge". Non estingue le pene accessorie, salvo che la legge disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

L' AMNISTIA - Prevista dall' art. 151 del codice penale, ''estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Può dunque estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria), oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria). Secondo l' ultimo comma dell' articolo 151, l'amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che la legge disponga diversamente. E' l'art. 79 della Costituzione che regola gli istituti dell'indulto e dell' amnistia: ''L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, amnistia e indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge''.

Nessun commento:

Posta un commento