Pagine

martedì 12 febbraio 2013

Sentenza del Tribunale di Enna: le azienda dei trasporti devono proteggere il bagaglio dell’utente

da "vivienna"
Il giudice del tribunale di Enna, Andrea Salvatore Romito, ha accolto le argomentazioni proposte dell’associazione dei consumatori Adiconsum, per mezzo del suo legale, Avv. Alessandro Palmigiano, esperto in diritti e tutela dei consumatori, che aveva sollevato più di una perplessità sulla liceità della clausola presente sul retro del biglietto di viaggio di una nota azienda siciliana di trasporti su strada, che consentiva alla stessa di declinare ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito del passeggero. Secondo l’associazione dei consumatori, questa clausola non solo era in contrasto con i normali principi di correttezza e buona fede contrattuale, ma era palesemente limitativa dei diritti degli utenti e, per questa ragione, ha chiesto, nel corso del processo, che la clausola fosse vietata e che venissero distrutti tutti i biglietti già stampati.

La società ha contestato queste argomentazioni, sostenendo che la collocazione dei bagagli all’interno della stiva dell’autobus era una scelta del passeggero, il quale lo avrebbe potuto anche portare con sé pagando un ulteriore biglietto e aggiungeva che la responsabilità del vettore andasse limitata solo ad eventuali sinistri che avessero colpito il viaggiatore dal momento che non veniva chiesto il pagamento di un costo aggiuntivo per il bagaglio al seguito. Dunque, come commentato da Benedetto Romano, Presidente Adiconsum Sicilia, “secondo la compagnia, due potevano essere le soluzioni: portare come compagno di viaggio il proprio bagaglio, magari scegliendogli accuratamente un posto avanti –finestrino e allacciandogli la cintura oppure rassegnarsi alla possibilità di giungere a destinazione senza di esso, avendo scelto di farlo viaggiare “gratis”, dove stanno i comuni bagagli, senza “comprargli un posto a sedere” .Il giudice ennese , non convinto dalle argomentazioni ha precisato che la società ha il dovere di trasportare anche i bagagli del viaggiatore e di farsene interamente carico anche sotto il profilo di eventuali danni. Ha quindi vietato l’uso di questa clausola per il futuro e chiesto la pubblicazione della sentenza. “Si tratta di una sentenza di particolare importanza, in quanto interviene in una materia inerente un servizio pubblico essenziale come quello dei trasporti con delle ripercussioni sulla vita pratica degli utenti dei collegamenti urbani (Comune di Enna) e regionali (Province di Palermo, Catania, Enna, Messina e Caltanissetta) che, anche quotidianamente, per ragioni di studio o lavoro, utilizzano il servizio” . “Le azioni inibitorie – ha aggiunto il legale dell’associazione, Avv. Alessandro Palmigiano – ancora una volta giocano un ruolo fondamentale nella tutela dei consumatori, andando a sanzionare la società, proibendole di riproporre la clausola per il futuro, ma prevedendo una ulteriore sanzione che si realizza con la pubblicazione del provvedimento nei principali quotidiani locali, in modo che sia conoscibile a tutta la categoria dei consumatori. Questa sanzione è ancora più importante in questo caso, in considerazione del fatto che, la clausola era presente nei biglietti prestampati”.

Nessun commento:

Posta un commento